Pininfarina vince a Milano e Torino contro un suo azionista di minoranza

Con sentenza pubblicata il 14 luglio 2021, la Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale di Torino ha integralmente respinto le domande formulate da un azionista di minoranza di Pininfarina nei confronti della società e del suo ex socio di maggioranza per censurare la complessa operazione che ha portato, alla fine del 2015, alla cessione della partecipazione di controllo di Pininfarina al gruppo indiano Mahindra & Mahindra e al successivo lancio di un’offerta pubblica d’acquisto ex art. 106 TUF sulle azioni Pininfarina.
L’azionista di minoranza aveva contestato, in particolare, un’asserita condotta abusiva ed illecita dell’ex azionista di riferimento di Pininfarina per aver deciso, con l’asserita collusione degli amministratori di Pininfarina in carica al momento dei fatti di causa, di cedere la sua partecipazione (complessivamente pari a circa il 76% del capitale sociale di Pininfarina) ad un prezzo ritenuto vile e, comunque, nettamente inferiore rispetto al corso di borsa delle azioni Pininfarina, determinando così il crollo delle quotazioni dello stesso titolo (poi parzialmente recuperato) e favorendo il lancio di un’OPA sulle azioni Pininfarina asseritamente pregiudizievole per gli azionisti di minoranza.
Per respingere le domande dell’azionista di minoranza, il Tribunale di Torino ha accertato, fra l’altro, l’inesistenza di alcuna violazione dell’obbligo di buona fede e del principio di parità di trattamento fra gli azionisti (anche alla luce dell’assenza di rilievi della Consob rispetto all’operazione censurata), nonché la completezza e non decettività dell’informativa societaria storicamente fornita al mercato dagli amministratori di Pininfarina ai sensi dell’art. 114 TUF, riconoscendo, in particolare, che un disallineamento fra i cd. fondamentali dell’emittente e le quotazioni di borsa dei suoi titoli può derivare da “innumerevoli fattori” che non attengono necessariamente alla qualità dell’informazione societaria.
Pininfarina è stata assistita da un team guidato da Antonio Distefano, socio responsabile del dipartimento di contenzioso di TARGET, che aveva già assistito vittoriosamente Pininfarina, ottenendo dal Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa, una declaratoria di incompetenza rispetto alle domande da ultimo decise nel merito dal Tribunale di Torino.